CONTRATTO DI NOLEGGIO PER UNITA' DA DIPORTO CON EQUIPAGGIO
( Testo conforme a quello approvato C.C.I.A.A. di Catania con delibera 423 del 5/10/95) Con sede in Roma Via
Ostiense 30
.. e con Partita I.V.A. 04669231005 Qui di seguito definito ARMATORE Residente in
.. Codice fiscale
. Qui di seguito definito NOLEGGIATOREL'imbarcazione da diporto denominata Mediterraneo battente bandiera Italiana e costruita dal cantiere R.P.D. immatricolata dall'ufficio locale marittimo di Porto Ercole del compartimento di Livorno con numero 8LI398D. Il presente contratto ha la durata di giorni
. al termine dei quali non si intende rinnovato L'imbarcazione sarà disponibile per l'imbarco presso il porto di
. il giorno
alle ore
Lo sbarco verrà effettuato nel porto di .................................... il giorno
alle ore
Art.2 PREZZO E PAGAMENTO Il prezzo convenuto è di euro
che sarà corrisposto anticipatamente, contestualmente alla firma del presente contratto che varrà come ricevuta e quietanza di pagamento. Il noleggiatore si impegna a corrispondere tutte le somme sopra indicate nei termini pattuiti. Il mancato pagamento di una di esse o l' inosservanza dei relativi termini produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto, legittimando l'armatore a trattenere tutti i pagamenti ricevuti, salva ed impregiudicata la richiesta la richiesta di un ulteriore risarcimento dei danni. Art.3 SPESE DI REGISTRO - Le eventuali spese di registro del presente contratto saranno a carico della parte che le avrà rese necessarie. Art. 4 CONSEGNA L'armatore renderà disponibile l'imbarcazione al noleggiatore in buono stato di navigabilità, completa di tutte le pertinenze, atta a svolgere la navigazione oggetto del presente contratto pronta per prendere il mare. La società di noleggio dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti e permessi e autorizzazioni per svolgere l'attività di società armatrice nonché di aver iscritto l'imbarcazione MEDITERRANEO al noleggio presso la capitaneria di porto competente. Art. 5 MANCATA CONSEGNA Qualora l'armatore per qualsiasi motivo non dipendente da causa di forza maggiore non sia in grado di mettere a disposizione del noleggiatore l'unità nel posto e nei tempi prestabiliti per i primi tre giorni di ritardo il noleggiatore avrà diritto di pretendere il rimborso della relativa rata di nolo non goduta oppure di prolungare il contratto di un numero di giorni corrispondenti al ritardo compatibilmente con gli impegni già presi dall'armatore. Qualora il ritardo si protraesse oltre il periodo suddetto, sarà in facoltà del noleggiatore di confermare il noleggio avendo diritto al rimborso della quota di canone non goduta o di rinunciare allo stesso pretendendo l'intera restituzione del corrispettivo con gli interessi, ma senza alcun diritto al risarcimento dei danni. Tale rinuncia dovrà essere resa nota all'armatore per iscritto entro 24 ore ed il contratto si intenderà risolto. Art .6 RINUNCIA O INTERRUZIONE Se il noleggiatore recede dal contratto, questi perderà l'importo già versato. Tuttavia se l'armatore darà in noleggio l'unità ad altra persona per lo stesso periodo di tempo ed a condizioni non meno favorevoli di quelle pattuite restituirà al noleggiatore i pagamenti ricevuti trattenendo una somma pari alle spese (incluse provvigioni) sostenute per la conclusione del presente contratto e per l'eventuale rilocazione. Il noleggiatore in caso di interruzione volontaria del viaggio non avrà diritto ad alcun rimborso ed è tenuto ad indennizzare l'armatore di tutte le spese consequenziali all'anticipata consegna. Art. 7 ASSICURAZIONE E' cura dell'armatore assicurare l'imbarcazione contro tutti i rischi della navigazione con copertura massimale di 1.500.000,00 EURO. Art. 8 EQUIPAGGIO L'armatore consegnerà la barca con tre persone di equipaggio la cui retribuzione sarà interamente a suo carico. Il comandante dell'unita' e' abilitato al comando ed in possesso di tutti i titoli professionali e corsi richiesti dall'autorita' marittima . Art. 9 ITINERARI L'utilizzo dell'imbarcazione è limitato alle seguenti zone: TIRRENO Le ore di navigazione giornaliere sono limitate a 6 salvo deroghe ad esclusivo giudizio del comandante. Il noleggiatore nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma , ha piena facoltà di disporre del programma della crociera ed i percorsi da compiere, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, che saranno valutate esclusivamente dal comandante, nonché il giudizio sulla sicurezza del porto e del suo ancoraggio. Art.10 MODO E LIMITI DELL'UTILIZZO DELL'UNITA' DIVIETI Il noleggiatore si impegna a non sub-noleggiare o a cedere ad altri l'imbarcazione ad alcun titolo. Questi si impegna ad usare l'imbarcazione esclusivamente per il diporto per sé e/o propri famigliari, ospiti e personale di servizio. E' vietato il trasporto di animali, di passeggeri a pagamento, di merci e qualsiasi tipo di commercio. L'imbarcazione può trasportare fino ad un massimo di 12 passeggeri a bordo, equipaggio escluso. L'eventuale eccedenza dovrà essere preventivamente autorizzata dall'armatore, il quale potrà richiedere un compenso aggiuntivo per ogni persona eccedente il numero di persone imbarcate precedentemente pattuito. Il numero di persone a bordo non potrà in alcun caso eccedere il massimo consentito dall'autorità marittima anche in porto. E' altresì vietato far salire estranei a bordo senza l'autorizzazione del comandante. : Il normale servizio di bordo incomincia alle ore 08.00 e termina alle ore 22.00. Il noleggiatore non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti ( neanche per uso personale), armi o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in cui l'unità verrà a trovarsi o contravvenire le normative doganali o le leggi Italiane; ne potrà tenere comportamenti contrari al reciproco rispetto ed al buoncostume ed alle consuetudini religiose del luogo o che possano creare turbamento e fastidio anche notturno e che comunque non contravvengano i regolamenti interni dei marina privati ospitanti. L'unità non potrà essere utilizzata in regate od in altre manifestazioni, senza l'autorizzazione dell'armatore. In caso di presenza a bordo di minori il noleggiatore sarà completamente responsabile della loro sicurezza e condotta e non potranno essere lasciati da soli a bordo senza sorveglianza dei genitori o di chi ne fa le veci. L'unità, per sua natura e struttura, potrebbe essere non appropriata per persone portatrici di handicap o che siano sotto cure mediche o soggetti a crisi epilettiche cardiache gravi allergie ecc.il noleggiatore dovrà portare a conoscenza del comandante simili situazioni il quale potrà a sua discrezione autorizzarne l'imbarco. Il noleggiatore garantisce la buona salute sua e dei suoi ospiti. Tutte le persone imbarcate dovranno esibire un documento di riconoscimento consegnato all'imbarco al comandante utile a svolgere le pratiche portuali e/o doganali necessarie durante la navigazione ed in corso di validità e con i corrispondenti visti e vaccini per le nazioni toccate durante l'itinerario anche i minori dovranno essere muniti di tali documenti. Art. 11 SPESE CORRENTI Le spese relative al carburante dell'imbarcazione e dei tender, al gas ai lubrificanti e di lavanderia al vitto del noleggiatore e dell'equipaggio alle dotazioni igieniche e di toilette ai rifornimenti idrici ed elettrici nei porti le spese e diritti portuali gli ormeggi e di ancoraggio il noleggio di prese elettriche e idriche speciali nei marina i tributi doganali le tasse turistiche nazionali di entrata e dei parchi marini, il pilota , i costi radiotelefonici e le spese mediche. Verrà istituito un primo fondo spese di 1000 euro , consegnato in contanti nelle mani del comandante al momento dell'imbarco, le spese di bordo verranno regolarmente contabilizzate su una prima nota con allegati tutti i giustificativi di spesa e consegnate a fine crociera al noleggiatore insieme al saldo residuo della cassa. Qualora il fondo cassa fosse esaurito, il comandante richiederà l'integrazione del fondo cassa per contanti in euro presentando la prima nota, qualora le spese fossero sostenute in valuta straniera verranno addebitate al cambio ottenuto sul posto più le commissioni bancarie sostenute. Il computo del costo complessivo del carburante sarà calcolato con le ore di moto realmente effettuate durante il noleggio calcolate da un apposito timer. L'ora di partenza del timer indicante le ore di moto del motore principale verrà indicato al noleggiatore al momento della partenza, la differenza con l'indicazione all'arrivo indicherà le ore di moto contabilizzate. Il consumo orario del motore principale è di 40/lt/h . ART. 12 - RICONSEGNA - Il noleggiatore si impegna a riconsegnare puntualmente l'imbarcazione all'armatore nel termine e nel porto prefissato a tale scopo concorderà con il comandante una rotta di rientro tale da garantire con ragionevole approssimazione la puntuale riconsegna e quindi in caso di evidenti previsioni meteorologiche avverse di anticipare il rientro, libera da ogni e qualsiasi debito contratto durante il periodo oggetto del presente contratto. Se la riconsegna non avverrà nel tempo prefissato, sarà applicata per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo una penale pari al prezzo giornaliero pattuito in aggiunta al prezzo stesso, salvo risarcimento dell'ulteriore danno che l'armatore dovesse subire per mancata o ritardata consegna al successivo noleggiatore. Il noleggiatore è tenuto a riconsegnare l'imbarcazione nelle identiche condizioni d'uso in cui la stessa gli è stata consegnata e si impegna a risarcire gli eventuali danni rotture e bruciature all'arredo di bordo vettovaglie costi di lavanderia per le tappezzerie macchiate ed alle cose in suo uso fino all'importo di franchigia di 3.000,00 euro non indennizzabile dall'assicurazione per fatto o colpa del noleggiatore e/o dei suoi ospiti; come deposito cauzionale verrà utilizzato il fondo cassa qualora vi fosse provvista. Art. 13 AVARIE Qualora durante il noleggio e per fatto non imputabile al medesimo, l'imbarcazione subisca un'avaria che ne pregiudichi l'utilizzazione per un periodo superiore alle 48 ore consecutive, l'armatore sarà tenuto a rimborsare al noleggiatore la rata giornaliera di nolo eccedente detto periodo od a concedere una proroga del contratto corrispondente al periodo di mancata utilizzazione eccedente le 48 ore o se disponibile di sostituire l'imbarcazione con una di caratteristiche simili o superiori . ART.14 MALTEMPO - L'armatore non assume nessuna responsabilità circa le perdite di tempo e le interruzioni della crociera e dei trasferimenti dal porto di armamento,che dovessero aver luogo a causa di avverse condizioni meteorologiche o per disposizioni emanate dalle autorità marittime. In tali circostanze il presente accordo resterà pienamente valido anche se l'imbarcazione dovesse per più giorni sostare in qualsiasi porto. E' insindacabile giudizio del comandante la decisione di uscire dal porto con condizioni meteorologiche avverse che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'imbarcazione e delle persone imbarcate e comunque vietato uscire dal porto con bollettini meteorologici che indichino condizioni in atto o previsioni di vento superiori a forza 5. Art. 15 COMPENSI PER ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO - Ogni utile proveniente dal ritrovamento di relitti o da servizi di salvataggio prestati, dedotte le spese e le quote spettanti per legge all'equipaggio sarà diviso in parti uguali fra noleggiatore ed armatore. Art 16 - DIRITTI DI BROKERAGE - I diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico dell'armatore. Se il contratto non verrà rispettato da una delle due parti o concordemente annullato, qualunque sia la ragione, la provvigione da pagarsi interamente alla firma del contratto all'intermediario non verrà in alcun caso restituita. Art. 17 ARBITRATO - Per ogni e qualsivoglia controversia le parti si rimettono al parere ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati singolarmente da ciascuna delle parti ed il terzo scelto di comune accordo, oppure ove tale accordo non abbia ad esservi, nominato dal comandante dell'autorità marittima Art.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto, si fa riferimento alle norme legislative italiane. Art. 19 VARIE - ACCORDI PARTICOLARI - Roma li
./2006 Letto, approvato e sottoscritto LE PARTI L'ARMATORE IL MEDIATORE MARITTIMO Il NOLEGGIATORE ---------------- --------------------------------------------- ---------------------------- Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2,5,6,9,10,11,12,13,14 e 16. Il NOLEGGIATORE |